Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attivita' del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorita' giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facolta' di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Testo vigente dal 14 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-08-02;181~art15 · fonte su Normattiva