Art. 2 — Modifiche all'articolo 411 del codice penale
All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
