(Modifica all'articolo 276 del codice di procedura penale). All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie".

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;231~art2 · fonte su Normattiva