Art. 1
All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medisime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;".
Testo vigente dal 19 gennaio 2006
