Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 9 — Disposizioni in materia di lavoro straordinario

A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita' sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro- cedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art9 · fonte su Normattiva