1. All'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 327-bis del codice";
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorita' giudiziaria procedente".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art24 · fonte su Normattiva