Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, anche di carattere bilaterale, nonche' dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri, pubblici o appartenenti a istituzioni di rilevante interesse culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprieta' o il loro possesso, a seguito del rilascio della garanzia di immunita' da sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza in Italia. A condizione di reciprocita', il Ministero della cultura puo', su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniero che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di immunita' da sequestro valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 28 luglio 2026
