Disposizioni in materia di lavoro

Art. 18Unico contratto di apprendistato duale

All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 nonche' del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore e' possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:

  • a)apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
  • b)apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalita' definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi».

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art18 · fonte su Normattiva