Art. 28 — Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego
I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non e' computato ai fini della determinazione della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali cui e' iscritto ai sensi del medesimo comma 1.
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
