Dopo l'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 3-bis. - Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entita' che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-ter, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale puo' imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunita', le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale puo' imporre la cauzione di cui al comma precedente. Il deposito puo' essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato e' disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalita' del pignoramento. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessita' personali o familiari". "Art. 3-ter. - I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. I provvedimenti emessi dal giudice penale, con i quali si limita o si esclude la disponibilita' dei beni, hanno effetto prevalente sui provvedimenti emessi, riguardo agli stessi beni, in occasione di una procedura per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423".

Testo vigente dal 14 settembre 1982

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/1998

    Questione infondata
    19 giugno 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, quarto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) introdotto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), in forza del quale il mancato adempimento, da parte del sottoposto ad una misura di prevenzione personale a norma della legge n. 575 del 1965, dell'obbligo, impostogli dal Tribunale contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione, a garanzia del rispetto del divieto e delle prescrizioni che ne derivano, di depositare una somma a titolo di cauzione o di offrire garanzie sostitutive, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni. Le censure avanzate al riguardo dal giudice 'a quò, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., in quanto le sanzioni comminate per la mancata prestazione della cauzione colpirebbero - con ingiustificata equiparazione di situazioni diverse - oltre ai soggetti abbienti, in grado di ottemperarvi, anche soggetti non abbienti, impossibilitati ad eseguirla, a carico dei quali verrebbe in tal modo a configurarsi una inammissibile responsabilità oggettiva, con conseguente inidoneità della pena - perché irrogata per una omissione sostanzialmente incolpevole - ad assolvere la necessaria funzione rieducativa, si basano sul comune presupposto che in base alla norma impugnata la cauzione potrebbe essere imposta dal Tribunale senza tener conto della effettiva possibilità del prevenuto di farvi fronte. Il che però è smentito dalle altre disposizioni (primo ed ultimo comma) dello stesso art. 3-bis, e da quelle dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sulle misure di prevenzione) secondo le quali condizione di validità del provvedimento del Tribunale è appunto la valutazione delle diverse condizioni economiche dei soggetti interessati - valutazione soggetta oltretutto a verifica nelle previste procedure di ricorso in appello e in cassazione - ed è altresì consentito che per comprovate necessità personali o familiari - che per corrente interpretazione giurisprudenziale includono l'ipotesi della incapacità economica - anche la imposizione della cauzione venga, in ogni momento, in tutto o in parte, revocata. red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 15 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art15 · fonte su Normattiva