Dopo l'ultimo comma dell'articolo 448 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "Per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nel primo comma dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale il giudice, anche d'ufficio, puo' procedere all'esame dei testimoni ordinando che il procedimento si svolga a porte chiuse per il tempo necessario all'esame".

Testo vigente dal 14 settembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art6 · fonte su Normattiva