Art. 15 — Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorita' giudiziaria o amministrativa che procede. 2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine e' assicurata la presenza di un mediatore culturale».
Testo vigente dal 21 aprile 2017
