Art. 5 — Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici
E' istituito l'albo dei pedagogisti. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.
Testo vigente dal 23 aprile 2024
