Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Art. 5Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici

E' istituito l'albo dei pedagogisti. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.

Testo vigente dal 23 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-15;55~art5 · fonte su Normattiva