Art. 1
E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilita' di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.
Testo vigente dal 6 aprile 1989
