E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilita' di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.

Testo vigente dal 6 aprile 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 459/1989

    Questione infondata
    27 luglio 1989

    L'intervento finanziario dello Stato in materia di parcheggi non determina invasione delle competenze delle regioni e delle province autonome, in ispecie, nelle materie di interesse provinciale (quali la viabilità, le opere pubbliche e l'urbanistica), ne' compromette la loro autonomia finanziaria o i programmi già dalle stesse predisposti: essò è infatti giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze unitarie o di più ampia portata connesse a valori costituzionali primari e, perciò, implica che, nell'ambito di un programma straordinario ed eccezionale di interventi da realizzare in tempi brevi, il giudizio comparativo di tutte le iniziative programmate sia effettuato nella sede idonea a valutare l'interesse primario riguardante l'intero contesto nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 24.3.1989 n. 122). - S.n. 217/1988; 324/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-03-24;122~art1 · fonte su Normattiva