(Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalita' ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione). Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalita' ecologiche fissandone le priorita' e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)sviluppo di attivita' di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle citta' e del territorio;
  • b)trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro, al fine di incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • c)sviluppo delle migliori tecniche disponibili, al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo nonche' per la riduzione dell'incidenza degli alti costi di importazione di tali tecniche;
  • d)incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;
  • e)incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale intervenendo anche in aumento sulla deducibilita' fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinino risparmio energetico. Dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

Testo vigente dal 17 maggio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art11 · fonte su Normattiva