Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 7, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 8 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 11, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 10. Agli oneri recati dall'articolo 10, comma 13, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 16, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 16, comma 4, valutati in un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

Testo vigente dal 17 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art34 · fonte su Normattiva