[1]Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:

[2]" ART. 26-bis. (Disposizioni fiscali). 1. I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo e' tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate, ne e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972 ".

Testo vigente dal 17 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art7 · fonte su Normattiva