Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100, senza soluzione di continuita'.

Testo vigente dal 19 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;262~art3 · fonte su Normattiva