Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti

Art. 15 — Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati

Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneita' e la sicurezza. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalita' definite dalle regioni.

Testo vigente dal 15 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art15 · fonte su Normattiva