Art. 2 — Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
Alla corresponsione delle indennita' di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.
Testo vigente dal 2 marzo 1999
