Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

Art. 15Modifica all'articolo 16 della legge 21 febbraio 2024, n. 15

All'articolo 16, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' alla societa' Poste italiane Spa per l'attivita' del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilita' del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:

  • 1)definendo presidi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
  • 2)tenendo conto, nella definizione dei presidi di cui al numero 1), del principio di proporzionalita' e delle attivita' svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;
  • 3)attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera b) nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera».

Testo vigente dal 2 luglio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-06-28;90~art15 · fonte su Normattiva