Art. 2 — Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura
All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a)».
Testo vigente dal 22 marzo 2022
