Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Testo vigente dal 31 maggio 1949

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1967

    Questione infondata
    3 luglio 1967

    Non è fondata - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, parte prima, legge 27 maggio 1949 n. 260, che, in materia di solennità civili, mentre prevede la riduzione dell'orario dei pubblici uffici, non dispone la proroga al giorno successivo dei termini processuali.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 Disposizioni in materia di ricorrenze festive

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260~art3 · fonte del testo