Art. 6 — Emanazione delle norme delegate
Le norme delegate di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 saranno emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le norme delegate di cui all'articolo 3 dovranno essere emanate su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Testo vigente dal 6 agosto 1990
