Art. 8 — Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano
L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, e' equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attivita' di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione.
Testo vigente dal 19 febbraio 1992
