Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 34 — Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali

All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresi' dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4».

Testo vigente dal 29 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-29;120~art34 · fonte su Normattiva