All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera b), dopo le parole: «misurabili in termini» e' inserita la seguente: «oggettivi,»;
  • b)alla lettera g), dopo le parole: «alla qualita' delle risorse» sono inserite le seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
  • c)dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: «g-bis) determinati in numero tale da connotare le reali priorita' in relazione ai risultati attesi per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti e con peso correlato alla loro rilevanza;
  • g-ter)definiti, con riguardo alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di ancorare la relativa valutazione a elementi in grado di assicurare il piu' alto grado di oggettivita'».

Testo vigente dal 4 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-02;119~art5 · fonte su Normattiva