Disposizioni in materia di usura e di estorsione

Art. 14-duodecies — Creditori posteriori

(( I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.)) ((1))

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-01-27;3~art14duodecies · fonte su Normattiva