Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici
Art. 3 — Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120
Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e' consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita' di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e' comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;
- b)il titolo e' sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».
Testo vigente dal 13 agosto 2021
