La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 (1), ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1 gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982. Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' (2).

Testo vigente dal 24 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-01-19;4~art1 · fonte del testo