La denominazione di "aiuto procuratori" contenuta nella tabella E dell'allegato 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, e' rettificata in quella di "aiuto conservatori". La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 5 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-25;188~art3 · fonte del testo