Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

Art. 15 — Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122~art15 · fonte su Normattiva