Art. 20 — Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche
In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidita' dei suddetti istituti o strutture.
Testo vigente dal 20 gennaio 2003
