Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Art. 21Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale

Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identita' culturale collettiva del Paese. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»;
  • b)all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: «del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale».

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art21 · fonte su Normattiva