L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.500 milioni per l'anno 1970 e in lire 5.100 milioni per l'anno 1971 e, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 28 milioni per l'anno 1970 e in lire 280 milioni per l'anno 1971. L'onere di complessive lire 7.600 milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1970 e 1971, sara' portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1971 ed alla sua copertura si provvedera' con le operazioni di prestito di cui all'articolo 82 della legge 30 aprile 1971, n. 206. L'onere di complessive lire 308 milioni a carico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1970 e 1971, sara' fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno finanziario 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 settembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;736~art10 · fonte su Normattiva