In relazione alla deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-31;73~art5 · fonte su Normattiva