Art. 7 — Comunicazione al Parlamento
Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio dell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, non incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora approvati.
Testo vigente dal 7 aprile 1998
