La sottoscrizione da parte delle societa' consortili, di cui all'articolo 1, di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalle imprese industriali oggetto di piani di risanamento e' subordinata alla condizione che la connessione dell'emissione con i piani stessi risulti dalla deliberazione assembleare di emissione. Le societa' consortili possono sottoscrivere anche azioni e obbligazioni convertibili emesse da societa' che controllano le imprese industriali, di cui al precedente comma, alla ulteriore condizione che le societa' emittenti non possiedano azioni di altre imprese e non abbiano crediti verso le medesime per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del proprio capitale. Ai fini di tale condizione, che deve risultare da apposita situazione patrimoniale facente parte integrante della deliberazione di emissione, le azioni sono computate al valore nominale e le prestazioni di garanzia sono assimilate ai crediti. L'alienazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili di societa' quotate in borsa o al mercato ristretto, detenute in portafoglio dalle societa' consortili, deve avvenire previa offerta pubblica in borsa o al mercato ristretto per almeno tre riunioni.

Testo vigente dal 14 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;787~art2 · fonte su Normattiva