Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Testo vigente dal 29 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art39 · fonte su Normattiva