L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Testo vigente dal 26 gennaio 1989
