L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Testo vigente dal 26 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art6 · fonte su Normattiva