La facolta' concessa al comune dalle disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, di procedere all'esproprio degli immobili ovvero di sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea, ai proprietari interessati, puo' essere esercitata anche nel caso in cui si tratti di singole unita' immobiliari i cui proprietari non abbiano aderito ad iniziative di altri condomini intese alla ricostruzione, al consolidamento ed alla ristrutturazione dell'edificio. In tale caso il comune, oltre che provvedere direttamente agli interventi, ha facolta' di contribuire per le quote di competenza alle spese necessarie per la esecuzione degli stessi. La delega prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, puo' essere rilasciata anche ai soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e in tal caso sono previste le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del medesimo decreto-legge. La percentuale del 70 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, e' ridotta al 50 per cento. Nel caso in cui gli alloggi restituiti ai proprietari siano locati, nella determinazione dell'equo canone si dovra' tenere conto della riduzione della quota di rimborso.

Testo vigente dal 20 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;879~art27 · fonte su Normattiva