L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona e' autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporto urbano per il collegamento della citta' con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana. La determinazione delle unita' da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 20 dicembre 1986
