E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge. Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sara' provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art15 · fonte su Normattiva