Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprieta' coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

  • 1)alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;
  • 2)alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalita' di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purche' destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprieta' diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;
  • 3)alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia. A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;817~art4 · fonte su Normattiva