La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
- a)l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
- b)l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
- c)il coordinamento dei tempi di funzionamento delle citta' e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarieta' sociale.
Testo vigente dal 13 marzo 2000
