Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita' formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermita', individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita' di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque non puo' essere inferiore a trenta giorni. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Testo vigente dal 13 marzo 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art5 · fonte su Normattiva