Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 5 — Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attivita' del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalita' da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarita' delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarieta' della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che puo' essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, e' designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione e' designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Testo vigente dal 10 giugno 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 239/2004

    Questione infondata
    19 luglio 2004

    La disciplina statale delle modalità di partecipazione delle Regioni – sia ordinarie che speciali – alla c.d. «fase ascendente» dei processi decisionali comunitari trova il proprio titolo abilitativo nel quinto comma dell'art. 117 della Costituzione, che istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117, terzo comma, consistente nel dettare in via esclusiva «norme di procedura»; a) lo strumento partecipativo derivante dalla partecipazione diretta delle Regioni, nell'ambito delle delegazioni del Governo, ad attività delle istituzioni comunitarie, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e che garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo, non può ritenersi inadeguato alla garanzia delle posizioni costituzionali delle Regioni; b) la previsione della necessaria partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclude che tali Regioni o Province possano far valere motivi di doglianza in relazione alla mancata indicazione di un numero minimo di rappresentanti regionali nelle delegazioni del Governo; c) la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea esclude che nelle materie di legislazione regionale esclusiva la delegazione debba essere composta solo da rappresentanti delle Regioni; d) la previsione del potere per il Governo di designare come capo delegazione un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma limitatamente alle materie di competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario, e non anche in ordine alle materie di competenza primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome, non è irragionevole, in quanto non dà rilievo alla posizione specifica di ciascuna Regione alla luce della necessità di garantire l'unitarietà della posizione della delegazione italiana nei confronti della Comunità europea; e) la possibilità di far valere eventuali illegittimità degli atti normativi comunitari «davanti agli organi competenti», qualora la Conferenza Stato-Regioni, a maggioranza assoluta, rivolga al Governo una richiesta in tal senso, è una prerogativa che per le Regioni non è contemplata dalle fonti costituzionali e la cui disciplina è dunque riferibile alla discrezionalità del legislatore statale. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 5, commi 1 [con riguardo ai profili sub a), b), c), d)] e 2 [con riguardo al profilo sub e)], della legge 5 giugno 2003, n. 131. – Sulla necessità di assicurare, per la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, una posizione unitaria, citate le sentenze n. 317/2001 e n. 425/1999.

    Art. 117 cost. · Art. 5 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-06-05;131~art5 · fonte su Normattiva