Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

Art. 31 — Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE

In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e' indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 20 agosto 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97~art31 · fonte su Normattiva