Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

Art. 26 — Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286

Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;
  • b)all'articolo 16:
  • 1)il comma 1 e' abrogato; di conseguenza perde efficacia il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita' degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione»;
  • 3)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete»;
  • 4)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico puo' chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete»;
  • 5)il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete»;
  • 6)il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purche' tale investimento sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete»;
  • 7)dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione»;
  • c)all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;
  • d)all'articolo 37, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalita' e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacita' di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonche' da progetti comuni definiti con altri Stati»;
  • e)all'articolo 43, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»;
  • f)all'articolo 45:
  • 1)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;
  • 2)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore».

Testo vigente dal 3 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-29;115~art26 · fonte su Normattiva