Art. 1 — Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE
Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e' sostituito dal seguente: «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma 1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, conservano l'iscrizione. Possono altresi' chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.
Testo vigente dal 27 novembre 2017
